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Accessibilità digitale in Italia: ambito, sanzioni e obblighi

Come la Legge Stanca, attuazione nazionale della Direttiva (UE) 2019/882, si applica a prodotti e servizi digitali: ambito, eccezioni, sanzioni e dichiarazione di accessibilità.

Italia
Documentazione e normativa sull'accessibilità digitale.

L’Italia disciplina l’accessibilità digitale con la Legge Stanca, attuazione italiana della Direttiva (UE) 2019/882 dell’Unione europea. La legge è applicata a partire da giugno 2025 e l’ultima modifica alla normativa è del 1° luglio 2022.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ambito di applicazione

La Legge Stanca impone che una serie di contenuti e servizi digitali sia accessibile alle persone con disabilità. In particolare:

  • Sistemi hardware di uso generale destinati ai consumatori e sistemi operativi per tali sistemi hardware
  • Terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto
  • Apparecchiature terminali per consumatori con capacità di calcolo interattivo utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica
  • Apparecchiature terminali per consumatori con capacità di calcolo interattivo utilizzate per accedere ai servizi di media audiovisivi
  • Dispositivi di lettura di libri elettronici (e-reader)
  • Servizi di comunicazione elettronica, esclusi i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina
  • Servizi che danno accesso ai servizi di media audiovisivi
  • I seguenti elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri aereo, con autobus, ferroviario e per vie navigabili, compresi i servizi di trasporto urbano, suburbano e regionale:
    • Siti web
    • Servizi mobili, comprese le applicazioni mobili
    • Biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica
    • Fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi, ciò è limitato agli schermi interattivi situati nel territorio dell’Unione
    • Terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione, esclusi quelli installati come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri
  • Servizi bancari destinati ai consumatori
  • Libri elettronici (e-book) e software dedicati
  • Servizi di commercio elettronico

Va inoltre considerato che la normativa si applica anche alle comunicazioni di emergenza verso il numero unico europeo di emergenza «112».

Eccezioni

La Legge Stanca non si applica ai contenuti dei seguenti siti web e applicazioni mobili:

  • Contenuti multimediali basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025
  • Formati di file per applicazioni d’ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025
  • Mappe online e servizi di cartografia, purché le informazioni essenziali delle mappe destinate alla navigazione siano fornite in forma digitale accessibile
  • Contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall’operatore economico interessato né soggetti al suo controllo
  • Contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi, nel senso che contengono soltanto contenuti non aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025

Sanzioni

La violazione della Legge Stanca può comportare sanzioni da 5.000 a 40.000 euro. L’intervallo dipende da fattori quali il grado di non conformità, il numero di prodotti o servizi non conformi e il numero complessivo di utenti interessati.

  • Una sanzione aggiuntiva da 2.500 a 30.000 euro può essere irrogata se le azioni correttive non vengono adottate tempestivamente.
  • I soggetti che rifiutano di collaborare con le autorità possono incorrere in un’ulteriore sanzione tra 2.500 e 30.000 euro.
  • La mancata attuazione delle misure correttive entro il termine stabilito può inoltre portare al ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

In pratica, il costo di una barriera non affrontata si somma nel tempo: la sanzione iniziale, una seconda per la mancata correzione e, alla fine, la perdita dell’accesso al mercato. È per questo che il monitoraggio continuo conta più di un singolo audit.

Segnalazioni

La Legge Stanca recepisce l’obbligo europeo di dichiarazione di accessibilità per i siti web e i servizi digitali del settore pubblico. Queste dichiarazioni sono essenziali per garantire trasparenza e responsabilità.

Gli operatori economici devono segnalare i casi di non conformità al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che a sua volta ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.

La dichiarazione di accessibilità deve:

  • Essere dettagliata ed esaustiva e indicare chiaramente la conformità del sito web o dell’applicazione mobile alla normativa
  • Essere presentata in un formato accessibile
  • Essere redatta utilizzando il modello di dichiarazione di accessibilità di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione
  • Essere pubblicata sul sito web corrispondente o resa disponibile con l’applicazione mobile

Il suo contenuto deve comprendere:

  • Una spiegazione dei contenuti non accessibili, le ragioni dell’inaccessibilità e le eventuali alternative accessibili
  • Una descrizione e un collegamento a un meccanismo di feedback

Reclami

Gli utenti che incontrano barriere di accessibilità o che desiderano presentare un reclamo per non conformità possono rivolgersi all’autorità competente — l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM):

  • Email: protocollo.agcm@pec.agcm.it
  • Sito web: en.agcm.it

Diventare conformi con QualiBooth

Soddisfare i requisiti italiani richiede due cose: la prova che i tuoi prodotti e servizi sono conformi e una dichiarazione di accessibilità pubblicata che regga a un controllo.

QualiBooth esegue scansioni continue rispetto ai criteri di successo WCAG, così una barriera non resta mai in piedi abbastanza da attirare una sanzione, e gli audit manuali condotti da persone con disabilità coprono ciò che l’automazione non raggiunge. Quando è il momento di pubblicare, il nostro generatore di dichiarazioni di accessibilità produce una dichiarazione con la spiegazione dei contenuti non accessibili e il canale di feedback richiesti dalla legge.

Per le informazioni più aggiornate e accurate sui requisiti italiani di accessibilità digitale, consulta la documentazione ufficiale pubblicata dal governo italiano.

Domande frequenti

Quale legge disciplina l'accessibilità digitale in Italia?

La Legge Stanca, attuazione italiana della Direttiva (UE) 2019/882. È applicata a partire da giugno 2025 e l'ultima modifica alla normativa è del 1° luglio 2022.

Chi vigila sul rispetto dell'accessibilità in Italia?

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è responsabile della vigilanza sul rispetto della Legge Stanca. Gli operatori economici segnalano al Ministero i casi di non conformità e il Ministero, a sua volta, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.

Quali sanzioni sono previste per la non conformità in Italia?

La violazione della Legge Stanca può comportare sanzioni da 5.000 a 40.000 euro, in funzione del grado di non conformità, del numero di prodotti o servizi non conformi e del numero complessivo di utenti interessati. Una sanzione aggiuntiva da 2.500 a 30.000 euro può essere irrogata se le azioni correttive non vengono adottate tempestivamente, e i soggetti che rifiutano di collaborare con le autorità possono incorrere in un'ulteriore sanzione tra 2.500 e 30.000 euro. La mancata attuazione delle misure correttive entro il termine stabilito può inoltre portare al ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

L'Italia richiede una dichiarazione di accessibilità?

Sì. La Legge Stanca recepisce l'obbligo europeo di dichiarazione di accessibilità per i siti web e i servizi digitali del settore pubblico. La dichiarazione deve essere dettagliata ed esaustiva, presentata in un formato accessibile, redatta utilizzando il modello di dichiarazione di accessibilità di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione e pubblicata sul sito web corrispondente o resa disponibile con l'applicazione mobile.

Dove si può presentare un reclamo per un sito non accessibile in Italia?

Gli utenti che incontrano barriere di accessibilità o che desiderano presentare un reclamo per non conformità possono rivolgersi all'autorità competente — l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) — scrivendo a protocollo.agcm@pec.agcm.it oppure tramite il suo sito ufficiale.

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